Legge Regionale 20 dicembre 2022 , n. 30

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-20;30

Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per il monitoraggio biennale, nonché per l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, previste in euro 50.000,00 per il 2023 ed euro 25.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per le azioni orientate verso l'educazione alla legalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 17/2015, così come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, previste in euro 94.800,00 per il 2023 e in euro 100.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. Alle spese per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di recupero, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione al fine di favorire il riutilizzo in funzione sociale, abitativa e istituzione di beni immobili confiscati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, quantificate in euro 2.800.000,00 per il 2023 e in euro 1.600.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Alle spese per la realizzazione di corsi di formazione specifici sui beni confiscati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, stimate in euro 30.000,00 per ciascun anno del biennio 2023 e 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
5. Alle spese per l'attivazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 24 ter della l.r. 17/2015, così come introdotto dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, stimate per l'anno 2023 in euro 110.000,00 si provvede per pari importo nell'esercizio finanziario 2023 con le risorse di cui alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
6. Dalle restanti modifiche introdotte dalla presente legge alla l.r. 17/2015 non discendono oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 alle spese derivanti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi