Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 4
(Modifiche agli articoli 89 bis, 100 e 101 della l.r. 6/2010 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 89 bis, dopo le parole 'di cui ai commi 1 e 2' sono inserite le seguenti: ', limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica';
b) alla lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 100, dopo le parole 'di cui all'articolo 89 bis' sono inserite le seguenti: ', limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica';
c) al comma 4 ter dell'articolo 101, dopo le parole 'di cui all'articolo 89 bis' sono inserite le seguenti: ', limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica'.
2. Non sono assoggettati alle sanzioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 3, lettera b bis), e all'articolo 101, comma 4 ter, della l.r. 6/2010 vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, non hanno osservato le disposizioni cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 89 bis della l.r. 6/2010 limitatamente agli obblighi di realizzazione di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o gas naturale liquefatto (GNL).
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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