Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(4), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Filiere produttive)
1. La Regione valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell'ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi.
2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione, sostiene le filiere produttive tramite la concessione di agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione, all'internazionalizzazione, alla condivisione di risorse e conoscenze, alla sostenibilità economica e ambientale, all'economia circolare e al ritorno di produzioni strategiche sul territorio regionale. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui al primo periodo.';
b) dopo l'articolo 9è inserito il seguente:
'Art. 9 bis
(Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)
1. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
c) dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
'5 ter. Alla spesa per le misure di sostegno di cui all'articolo 5 bis, comma 2, stimata in complessivi euro 2.000.000,00 nel 2023, si fa fronte con le risorse già stanziate rispettivamente per euro 1.200.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria pmi e artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 800.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 02 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5 quater. All'attuazione dell'articolo 5 bis, comma 2, concorrono le risorse del PR FESR 2021-2027 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dell'Asse 1 'Un'Europa più competitiva e intelligente', Obiettivo strategico O1, Obiettivo specifico 1.1 'Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate', Azione 1.3.4. 'Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese', quantificate in euro 47.000.000,00 nel settennio, di cui euro 6.000.000,00 nel 2023, euro 9.000.000,00 nel 2024 ed euro 13.000.000,00 nel 2025.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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