Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 6
(Modifiche al Titolo XI della l.r. 31/2008 e conseguente integrazione dell’articolo 180 della stessa l.r. 31/2008)
1. Al Titolo XI della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli da 165 a 167 sono sostituiti dai seguenti:
'Art. 165
(Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici e rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004)
1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, completano l'accertamento degli usi civici in relazione ai comuni per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023' tale accertamento non sia stato compiuto. A tal fine si avvalgono delle indagini svolte dalle comunità montane per conto dei comuni interessati o delle indagini svolte direttamente dai comuni stessi ove non ricompresi in comunità montane.
2. Le aree gravate da usi civici sono assoggettate alle disposizioni del Titolo I della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) al quale si rinvia.

Art. 166
(Contributi per lo svolgimento delle indagini funzionali all'accertamento degli usi civici)
1. Al fine di accelerare il completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, la Regione concede contributi a fondo perduto alle comunità montane o ai comuni che svolgono indagini funzionali a tale accertamento nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
2. Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 1 le comunità montane e i comuni interessati possono conferire, nel rispetto delle norme in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, incarichi professionali a esperti nell'ambito delle ricerche documentali che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.
3. Le risultanze delle indagini svolte, corredate della documentazione catastale anche su supporto digitale, sono trasmesse alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di accertamento, costituito da un decreto dirigenziale.
4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto dell'estensione delle aree oggetto di indagine e dell'ordine di presentazione delle richieste di contributo.

Art. 167
(Disposizioni transitorie)
1. Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023' volte ad accertare l'esistenza e l'estensione degli usi civici si concludono con un provvedimento di accertamento.
2. I procedimenti relativi a richieste di alienazioni, mutamenti di destinazione, scioglimento delle promiscuità, liquidazioni, legittimazioni e regolarizzazioni in corso alla data di cui al comma 1 si concludono con un provvedimento che ne dichiara l'improcedibilità a seguito delle nuove disposizioni.';
b) gli articoli da 168 a 175 sono abrogati;
c) la suddivisione in capi è soppressa.
2. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 180 della stessa l.r. 31/2008è inserito il seguente:
'1 septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 166, previsti in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2023-2025 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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