Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 12
1. Alla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo)(10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
'f bis) centro per cure termali: titolare di concessione mineraria o contratto di somministrazione per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, possiede specifica autorizzazione sanitaria per l'erogazione, dietro prescrizione e sotto costante controllo medico, delle prestazioni termali previste nei livelli essenziali di assistenza;

f ter) centro di benessere termale: titolare di concessione mineraria per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, utilizza tali acque per l'erogazione di prestazioni senza specifiche finalità terapeutiche e per immersioni individuali o collettive effettuate con finalità salutistiche per il mantenimento o il recupero di benessere;

f quater) centro di benessere: non dispone di concessione mineraria alcuna ed eroga prestazioni basate sull'utilizzo di acqua prelevata dalla rete idrica o acque termali non sorgive.'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 25 gennaio 2018, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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