Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 15
(Disposizioni in tema di trasporti eccezionali. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e all’articolo 10 della l.r. 9/2022)
1. Al secondo periodo del comma 6 ter dell'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(13) le parole 'Entro il 31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2023'.
2. All'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è abrogato;
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, gli enti proprietari delle strade che non adempiono all'obbligo di pubblicazione delle cartografie, previsto dal comma 6 ter 1.1.1 dello stesso articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di costituzione del suddetto sistema certificato di aggiornamento.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 20 maggio 2022, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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