Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 16
(Modalità di selezione e definizione degli emolumenti spettanti ai componenti delle commissioni di valutazione per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica)
1. I componenti di ciascuna delle commissioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), sono in numero massimo di cinque, compreso il rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fatto salvo il rappresentante di cui al primo periodo, i restanti componenti di ciascuna commissione sono selezionati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del portale regionale, nonché trasmesso agli ordini professionali che interessano; agli stessi componenti si applicano gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in quanto compatibili. La Regione ricorre alla modalità di selezione dei componenti delle commissioni di cui al presente comma nelle more dell'applicabilità della disciplina statale sulla scelta dei commissari approvata in attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici). I componenti delle commissioni di cui al presente articolo possono essere scelti anche tra il personale dipendente della Regione di comprovata competenza nei settori oggetto della procedura di assegnazione.
2. Ai componenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente, spetta:
a) il compenso calcolato dalla Regione in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2018 (Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei relativi compensi) e al relativo Allegato A in riferimento alle concessioni di servizi con importo a base di gara superiore a 5.000.000,00 di euro;
b) il rimborso delle spese sostenute, ove non residenti nel territorio della Lombardia, intese esclusivamente come spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e alle condizioni corrispondenti a quelle spettanti al personale dirigente regionale, con esclusione delle indennità supplementari e dei rimborsi per eventuali spese di assicurazione sulla vita, nonché della facoltà di utilizzare il mezzo proprio.
3. Il compenso e il rimborso delle spese di cui al comma 2 spettano, nel rispetto della normativa vigente, anche al rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Alle spese di cui al comma 2, lettere a) e b), quantificate rispettivamente in euro 101.000,00 nel 2023 ed euro 404.000,00 per ciascun anno del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2023-2025 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
5. Le spese di cui al comma 4 rientrano tra le somme dovute alla Regione dai richiedenti la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in applicazione dell'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) con riferimento alla sola componente fissa del canone di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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