Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 4
(Ulteriori misure per la sanità lombarda)
1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale per affrontare la carenza di personale medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza presso i servizi della rete ospedaliera accreditati come Pronto soccorso secondo i requisiti della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1998, n. 6/38133 (Attuazione dell'articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie (A seguito di parere della Commissione Consiliare competente)) e s.m.i., possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL in deroga alla contrattazione è aumentata a 100,00 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi, e comunque non oltre i tre turni aggiuntivi da dodici ore al mese.
2. Fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore del comma 1 la sottoscrizione di nuovi contratti con cooperative o altri soggetti giuridici per far fronte ad eventuali necessità urgenti e inderogabili, deve essere preventivamente autorizzata da Regione Lombardia. A tal fine la richiesta di autorizzazione a Regione Lombardia da parte degli enti sanitari dovrà essere adeguatamente motivata e suffragata dalle azioni messe in atto per garantire l'erogazione delle attività.
3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(2)è aggiunta la seguente:
'h bis) garantisce l'attivazione, nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell'emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento dì invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, di una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), con il compito di rivalutare le chiamate pervenute alle sale operative regionali di emergenza urgenza (SOREU) identificate come non emergenti-urgenti, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale.'.
4. Fermi restando l'equilibrio finanziario nell'ambito sanitario e del bilancio regionale, alla spesa derivante dal presente articolo si provvede con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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