Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 15
(Finanziamento nuovi investimenti)
1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 322 bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 dell'articolo 1 della legge 296/2006, e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono destinate a nuovi investimenti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
2. In attuazione del comma 1, dal 2023 al 2033 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 e successivi, è autorizzata la spesa di complessivi euro 36.800.000,00 per interventi infrastrutturali a favore degli enti locali, alla cui copertura finanziaria si provvede nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2033.
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento criteri, tempi e modalità per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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