Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 23
(Disposizioni in materia di protezione civile. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 12/2005 e agli articoli 6, 23 e 29 della l.r. 27/2021)
1. Al fine di aggiornare i riferimenti normativi vigenti in materia di pianificazione di protezione civile, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(25)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole 'strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)' sono sostituite dalle seguenti: 'strumenti di pianificazione di protezione civile previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)'.
2. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole ', se costituiti nella forma di associazione riconosciuta' sono sostituite dalle seguenti: 'tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita';
b) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole 'con i Comitati di coordinamento del volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'con le associazioni di cui all'articolo 23, comma 6,';
c) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 23 le parole 'raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile' sono sostituite dalle seguenti: 'supporto alla Regione nel raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile';
d) al comma 6 dell'articolo 23 le parole 'possono, altresì, costituirsi in' sono sostituite dalle seguenti: 'possono, altresì, costituire una';
e) dopo il comma 6 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:
'6 bis. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all'associazione tramite la quale operano ai sensi del comma 6.';
f) al comma 6 dell'articolo 29 le parole 'sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'ventiquattro mesi'.
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2021, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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