REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 1.
Ambito di applicazione e criteri di programmazione.
1. Il presente regolamento disciplina gli interventi della Regione in materia di commercio in attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 .
2. I criteri di programmazione commerciale regionale sono prioritariamente intesi:
- alla tutela delle compatibilità definite negli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle Province
- alla tutela delle compatibilità oggetto di valutazione di impatto ambientale nei casi prescritti
- alla ammissibilità urbanistica degli insediamenti.
Fatto salvo il prioritario rispetto di tali compatibilità , gli ulteriori criteri regionali sono intesi a promuovere la libertà di iniziativa economica nei limiti di una evoluzione equilibrata dell’apparato distributivo ed a fornire un quadro di orientamenti ai soggetti pubblici e privati interessati.
In tal senso, al successivo comma 4, si prevede:
- l’individuazione dei casi nei quali il parere della Regione è comunque favorevole
- la predeterminazione, al di fuori di tali casi, di criteri, tra loro concorrenti, di valutazione specifica delle singole domande che perseguono:
a) l’equilibrio tra le diverse tipologie di vendita attraverso la verifica del grado di dotazione di grandi strutture caratterizzante i singoli bacini di utenza identificati attraverso le Unità Territoriali di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
b) l’equilibrio tra la domanda della popolazione residente e l’offerta commerciale nel suo complesso con riferimento ai predetti bacini;
c) la gradualità dell’evoluzione della rete distributiva garantendo la funzione di prossimità svolta dei piccoli esercizi nei confronti della fasce più deboli di popolazione e nei contesti di maggiore degrado urbano e sociale evitandone la massima e incontrollata espulsione dal mercato;
d) l’equilibrio nelle relazioni tra gli insediamenti residenziali e la localizzazione delle strutture di vendita in modo da limitare gli effetti di mobilità aggiuntiva e di modificazione della morfologia insediativa consolidata.
3. In applicazione di quanto disposto dal precedente comma 2 la Regione formula parere non favorevole agli insediamenti di grandi strutture di vendita nei casi di:(1)
a) contrasto con espresse disposizioni contenute in atti di pianificazione e programmazione territoriale regionale o non ammissibilità derivante dalla valutazione di impatto ambientale;
b) non ammissibilità urbanistica dell’insediamento proposto, ossia la non previsione della tipologia dell’intervento nel P.R.G.;
c) motivata valutazione non favorevole da parte del rappresentante della Provincia derivante da specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui all’art. 4 con particolare riferimento al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale;
fino alla operatività del P.T.C.P. la valutazione è effettuata dalla Regione tenuto conto del parere espresso dalla Provincia;
i criteri che la Provincia applica in sede di esame delle domande sono approvati con provvedimento a carattere generale indicante i parametri cui deve fare riferimento lo studio, da allegare alla domanda, di cui all’art. 5 comma 3 lett. e) della l.r. 14/99 per quanto concerne gli aspetti della viabilità e del traffico;
se il P.T.C.P.è operante il provvedimento sopra indicato fa altresì riferimento alle prescrizioni in esso contenute ritenute applicabili.
La valutazione relativa al punto a) e, fino alla approvazione del P.T.C.P., la valutazione della Regione relativa al punto c) sono formulate sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni Generali regionali.
4. Se non ricorrono le cause impeditive di cui al comma 3, la Regione formula:
a) parere favorevole nei casi di:(2)
a.1 trasferimento senza aumento di superficie nell’ambito della stessa Unità Territoriale;
a.2 apertura o ampliamento di grandi strutture di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge 426/71, aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
La domanda deve essere accompagnata da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98;
2) per i dipendenti fino all’attivazione della grande struttura di vendita.
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.(3)
a.3 superfici di vendita richieste rientranti nella quota base attribuita alle U.T. non ancora utilizzate (allegato 3, tavola 3).
b) parere favorevole o non favorevole nei restanti casi in relazione ai seguenti criteri di valutazione:(4)
Dotazione commerciale di grandi strutture di vendita nelle Unità Territoriali
Equilibrio tra domanda attratta dai punti di vendita presenti nella Unità Territoriale e domanda della popolazione residente
Condizioni di criticità della rete di vendita
Prossimità dell’insediamento ai nodi domanda (generazione di traffico)
Qualità progettuale dell’intervento
Presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo
Grado di corrispondenza ai piani o programmi comunali e sovracomunali
Previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica
Localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana
Impatto occupazionale netto
Disponibilità attuale dell’area
In relazione ai parametri riportati all’allegato 2.2 viene attribuito un punteggio in base alla seguente tabella di ammissibilità:

CRITERI
PROPOSTA
Min.
Med.
Max
1 Dotazione di grandi strutture della U.T.
1
4
6
2 Equilibrio domanda-offerta U.T.
1
2
3
3a Criticità della rete di vicinato
1
2
4
3b Criticità della rete medie strutture
0
1
2
3c Criticità della rete grandi strutture
0
1
2
4 Prossimità nodi domanda
1
2
3
TOT. PARZIALE
4
12
20
5 Qualità progettuale dell’intervento
2
3
4
6 Presenza funzioni diverse
1
2
3
7 Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovracomunali
0
2
3
8 Interventi infrastrutturali
1
2
3
9 Localizzazione su aree degradate
0
2
3
10 Impatto occupazionale netto
0
1
2
11 Disponibilità attuale dell’area
0
0
2
TOT. PARZIALE
4
12
20
TOT. GENERALE
8
24
40

Punteggio max.: 40
Punteggio min. ammissibilità: 24

5. Quando la domanda possa conseguire l’assentibilità per una superficie di vendita inferiore di non oltre il 50% alla superficie richiesta, di ciò viene data informazione al richiedente il quale può chiedere che il procedimento si concluda con il rilascio di una autorizzazione per la superficie assentibile.(5)
6. Il parere non vincolante di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98è richiesto ad altra Regione quando l’esercizio di vendita di cui è richiesta l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento di sede è ubicato a meno di 10 km. in linea d’aria dal confine.(5)
7. A seguito della richiesta di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. n. 114/98 da parte di una Conferenza di Servizi convocata in altra Regione confinante la Regione Lombardia formula, entro 60 gg., il prescritto parere sulla scorta delle valutazioni richieste alla Provincia o alle Province interessate concernenti i profili di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Si intendono interessate le Province della Lombardia il cui territorio è anche in parte ricompreso in un raggio di km. 10 dall’insediamento commerciale su cui è richiesto il parere. La Regione comunica inoltre, a fini valutativi alla Conferenza di Servizi richiedente il parere, le disponibilità di quote di superficie di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) del presente Regolamento e gli elementi rilevanti delle domande in corso di esame da parte delle Conferenze di Servizi nelle U.T. aventi parte del territorio ricompresa nel raggio di km. 10 dall’insediamento commerciale su cui è richiesto il parere.(5)
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 2 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1 del r.r. 14 novembre 2002, n. 10. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 3 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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