REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 2.
Osservatorio sul Commercio.
1. Ai fini di un monitoraggio permanente della rete distributiva, è istituito presso la Direzione Generale competente per materia, l’Osservatorio Regionale sul Commercio.
2. L’Osservatorio Regionale opera, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, in raccordo con l’Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
A questo scopo con apposite deliberazioni sono successivamente individuate, le modalità e le forme di tali collaborazioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
3. Compiti dell’Osservatorio sono la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione di informazioni sia quantitative che qualitative sull’entità e l’efficacia della rete distributiva lombarda.

Più in particolare l’Osservatorio deve:
Mantenere aggiornata ed implementare la base dati relativa alla consistenza e alle caratteristiche della rete commerciale. Tale attività richiede l’attivazione di un sistema continuo di rilevazione dei dati direttamente dalle fonti informative primarie (prevalentemente Comuni) attraverso una infrastruttura di rete a livello territoriale con l’identificazione dei rispettivi nodi e protocolli di comunicazione. Inoltre è necessario definire gli standard di registrazione dei dati in modo da garantirne l’uniformità e l’omogeneità anche in coerenza con i contenuti che saranno disposti nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.
Sviluppare modelli territoriali per l’analisi delle interazioni tra domanda e offerta ridefinendo ed affinando i parametri di valutazione introdotti a fronte di una più ampia disponibilità di dati aggiornati.
Provvedere alla identificazione e costruzione di sistemi di indicatori in grado di rappresentare puntualmente i fenomeni di maggiore interesse: tali fenomeni andranno monitorati sia da punto di vista strutturale – a fini di programmazione di medio-lungo periodo delle attività del comparto – sia dal punto di vista congiunturale – per impostare e attivare specifiche azioni di intervento.
Rappresentare su base cartografica i dati di maggiore interesse relativi alla rete distributiva lombarda attraverso una loro georeferenziazione e connessione con altri dati significativi per descrivere aspetti relativi alla tipologia del territorio regionale.
Ovviare e coordinare ricerche ad hoc ed indagini settoriali per aspetti di difficile individuazione e che richiedono approfondimenti specifici nonché per promuovere altri scenari.
Verificare gli effetti prodotti dalla applicazione del presente regolamento.
4. Per lo svolgimento di tali compiti sono assegnati all’Osservatorio, con provvedimenti della Giunta Regionale, gli strumenti e le risorse umane e finanziarie atte a garantirne il funzionamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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