REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 3.
Unità Territoriali.
1. In attuazione dell’art. 2 della l.r. n. 14/99 il territorio regionale è suddiviso nelle Unità Territoriali di cui all’allegato 3, tenuto conto delle aree metropolitane omogenee, delle aree sovracomunali configurabili come bacini di utenza unici, dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica; il metodo di individuazione delle Unità Territoriali e gli elenchi dei comuni compresi in ciascuna di esse sono riportati agli allegati 1 e 3.
2. L’Unità Territoriale n. 1 è individuata come area metropolitana ai fini del d.lgs. n. 114/98 e per gli effetti di cui al presente regolamento.
3. Ai fini previsti dal d.lgs. n. 114/98 ed agli effetti del presente regolamento, l’individuazione dei centri storici è disciplinata dai criteri di programmazione urbanistica di cui al Capo II.
4. Ai fini previsti dal d.lgs. n. 114/98 ed agli effetti del presente regolamento, i centri di minore consistenza demografica sono i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.
5. Le Unità Territoriali di cui all’allegato 3 nelle quali il rapporto mq/1000 ab. è inferiore all’attuale media regionale sono considerate a basso tasso di offerta ai fini di cui al titolo II con riferimento ai livelli e ai settori interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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