REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 4.
Adempimenti delle Province e dei Comuni in rapporto alle funzioni di pianificazione.
1. Le Province possono definire con i piani territoriali di coordinamento, tenuto conto dei criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al titolo II del presente regolamento e con riferimento agli ambiti territoriali di cui all’art. 3, indicazioni concernenti lo sviluppo del sistema distributivo con particolare riguardo al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale.
Il raccordo tra i territori delle province e le Unità Territoriali è riportato all’allegato 3.
2. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è disposto in funzione del conseguimento degli obiettivi indicati all’art. 4 comma 3 l.r. n. 14/99 e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica di cui al titolo II e, se formulate, delle indicazioni contenute nei predetti provvedimenti delle Province.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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