REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 7.
Localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita.
1. Le previsioni di carattere commerciale nel Piano Regolatore Generale sono disciplinate in modo differenziato in relazione ai seguenti contesti:
a) tessuto urbano consolidato: ci si riferisce ai tessuti urbani esistenti, classificati nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al D.M. 1444/1968, che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica (che caratterizzano, invece, gli ambiti di trasformazione urbana), ma che sono interessati prevalentemente da micro-trasformazioni, quali interventi di riuso, di recupero, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ampliamento, limitati al completamento di singoli lotti, e dotati di un adeguato livello di urbanizzazione; le zone territoriali omogenee C) del D.M. 1444/1968 sono assimilate alle precedenti nel caso di già avvenuta realizzazione degli insediamenti previsti dal PRG;
b) ambiti di trasformazione urbana: si intendono quei comparti urbani ove il Piano Regolatore Generale prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione urbanistica di parti strategicamente rilevanti della città;
c) ambiti extraurbani: si intendono quegli spazi prevalentemente inedificati esterni al contesto urbano consolidato e di trasformazione.
2. Nel tessuto urbano consolidato il Piano Regolatore Generale può consentire, oltre agli esercizi di vicinato, esclusivamente l’insediamento di medie strutture di vendita, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 12 del presente regolamento; l’ammissibilità delle medie strutture di vendita non è necessariamente assoggettata ad una specifica localizzazione, essendo sufficiente che nelle norme di piano si contempli esplicitamente tale tipologia distributiva.
3. Negli ambiti di trasformazione urbana e in quelli extraurbani, oltre alle strutture commerciali sopra indicate, il Piano Regolatore Generale può prevedere grandi strutture di vendita.
4. L’insediamento di grandi strutture di vendita negli ambiti extraurbani comporta normalmente forti impatti urbanistico-ambientali, con riferimento specifico al consumo di suolo, alla compromissione delle risorse agricole, dei valori naturalistici e del paesaggio; pertanto è disincentivato l’uso di aree libere, ed è privilegiato invece il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare.
5. Negli ambiti di trasformazione urbana e in quelli extraurbani il Piano Regolatore Generale individua puntualmente le aree da destinarsi a medie o grandi strutture di vendita di nuova previsione, assoggettandole a pianificazione attuativa, che, nel caso ricorrano gli estremi di cui alle lett. a) e b), comma 1 dell’art. 9 della l.r. 23/1997 , deve essere dichiarata di interesse sovracomunale.
6. Nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita, non superiori al 40% della superficie esistente di vendita e comunque nei limiti di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/98 , o di grandi strutture di vendita, non superiori al 20% della superficie esistente di vendita, è possibile non assoggettare l’intervento a pianificazione attuativa, ferma restando la necessità della puntuale individuazione in azzonamento del relativo ambito di ampliamento, nonché della verifica della dotazione di aree per standard urbanistici, con particolare attenzione per gli spazi destinati a parcheggio.
7. Con riferimento alle grandi strutture di vendita, i Piani territoriali di coordinamento provinciali dettano specifiche disposizioni tenuto conto delle indicazioni fornite ai successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 13; in assenza del P.T.C.P. le varianti di adeguamento concernenti dette strutture sono trasmesse alla provincia dopo l’adozione, contestualmente al deposito della medesima, al fine di consentire alla provincia la presentazione di osservazioni nei termini di legge.
8. L’ammissibilità dei suddetti interventi viene verificata sulla base dei vincoli di natura urbanistica come di seguito specificati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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