REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 8.
Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
1. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un’adeguata dotazione di standard urbanistici indispensabili per l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali programmate ed esistenti ed una loro corretta integrazione urbana.
2. Di norma il Piano Regolatore Generale prevede un incremento della dotazione di aree pubbliche o di uso pubblico in misura superiore rispetto a quella derivante dall’applicazione delle prescrizioni relative agli standard minimi di cui all’art. 22 della l.r. 51/1975 ; l’incremento della dotazione minima di parcheggi è invece indispensabile per le previsioni di medie e grandi strutture di vendita negli ambiti di trasformazione urbana.
3. Per le medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato, da attuarsi attraverso interventi edilizi sull’esistente, qualora non sia possibile il reperimento in loco di spazi per parcheggi, vanno effettuate verifiche di compatibilità infrastrutturale; tali verifiche, in accordo con l’eventuale Piano urbano del traffico e il Programma urbano dei parcheggi, evidenziano in particolare la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali programmati.
4. Le nuove strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 600 mq., da insediare su lotti liberi nel tessuto urbano consolidato, devono essere subordinate ad apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo per il reperimento degli standard previsti dalla vigente legislazione; mentre per le medie strutture di vendita inferiori a 600 mq. vengono reperiti in loco almeno gli standard a parcheggio.
5. Nella valutazione dell’ammissibilità delle medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato vengono considerati:
- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico;
- l’apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione;
- la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all’insediamento commerciale.
6. È comunque consentita, nel caso di accertata ammissibilità delle medie strutture di vendita, la facoltà di monetizzazione parziale nella misura massima del 50% di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell’art. 12 della l.r. 60/1977 , da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell’ambito commerciale.
7. I piani regolatori generali e relative varianti prevedono che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi di uso pubblico, nel rispetto di quanto disposto dal quinto comma, dell’art. 4 della l.r. 14/1999 ; a causa del rilevante impatto territoriale che tali strutture producono, è da considerarsi vincolante il reperimento in loco dei suddetti spazi pubblici o di uso pubblico.
7 bis. Nei casi di centri commerciali di cui all’art. 41, comma 1 del presente Regolamento, la dotazione di cui al comma precedente è calcolata in riferimento alle sole superfici commerciali; in riferimento agli spazi per i quali si prevedano destinazioni diverse si applica la relativa dotazione di standard prevista dal P.R.G.(6)
8. Per le grandi strutture di vendita localizzate in ambiti extraurbani, viene attrezzata una congrua quantità di spazi a verde in funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell’insediamento; a tal fine i Piani territoriali di coordinamento provinciali definiscono specifiche disposizioni e parametri quantitativi.
9. È comunque ammessa per le grandi strutture di vendita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 30%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell’art. 3, terzo comma, lettera e) della l.r. 14/99 , da definirsi in apposita convenzione, a condizione che la monetizzazione:
a) sia riferita esclusivamente ai casi di apertura o ampliamento di una grande struttura di vendita:
- per concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;
- per concentrazione di medie strutture di vendita;
- per concentrazione di medie strutture di vendita con esercizi di vicinato;
- per accorpamento di medie strutture di vendita;
- per ampliamenti non superiori al 20% della superficie di vendita esistente;
b) sia finalizzata alla realizzazione di attrezzature funzionali all’insediamento commerciale localizzate in aree esterne al perimetro dell’ambito d’intervento, purché ne sia garantita l’accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell’ambito commerciale.
NOTE:
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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