REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 9.
Mobilità urbana e sovracomunale.
1. In considerazione della stretta interdipendenza esistente tra la rete commerciale e la mobilità dell’area da essa servita, viene garantito, attraverso lo studio della mobilità urbana e sovracomunale, un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi commerciali; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti, dalle possibilità di sosta veicolare, dalle possibilità di separazione dei vari flussi di traffico: pedonale, veicolare di accesso, veicolare di servizio delle strutture commerciali e simili.(7)
2. Relativamente alle medie strutture di vendita, particolare attenzione deve essere prestata all’accessibilità pedonale e veicolare con riferimento alla specifica zona urbanistica di riferimento relativamente alle fermate ed ai percorsi preferenziali dei mezzi pubblici, ai parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili.(8)
3. Relativamente alle grandi strutture di vendita, deve essere operata una attenta valutazione della rete di grande comunicazione su cui si attesta l’insediamento; l’attestazione sugli assi di grande scorrimento urbano ed extraurbano è funzionale principalmente ad agevolare l’accesso mediante idonee infrastrutture di collegamento. Sono di norma escluse:(9)
le localizzazioni giustificate unicamente da funzionalità comunicative come ad esempio individuazione di aree collocate lungo arterie viarie a grande scorrimento non direttamente accessibili e giustificate solo a fini promozionali;
la localizzazione di insediamenti in prossimità di nodi di traffico al fine di non turbare la circolazione veicolare;
la localizzazione di strutture che si fronteggiano sullo stesso asse viario al fine di rendere compatibili gli insediamenti con le esigenze di funzionalità della viabilità;
l’uso delle fasce di rispetto stradali per il reperimento degli spazi a parcheggi funzionali all’impianto commerciale; tali fasce sono da destinarsi ad interventi di qualificazione ambientale, fatti comunque salvi i disposti di cui all’art. 22, comma 2, lett. c) della l.r. 51/75.
NOTE:
7. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 6 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 7 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 8 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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