REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 12.
Centri storici.
1. Si considerano centri storici quelle parti del territorio comunale, classificate in zona territoriale omogenea A) di cui al D.M. 1444/1968 e disciplinate dal Piano regolatore generale ai sensi dell’art. 17 della l.r. 51/1975 , interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.
2. Per quanto possibile deve essere preservata l’unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.
3. Il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo-morfologici e strutturali dell’organismo edilizio da trasformare.
4. Il rapporto tra l’organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano viene calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l’eccessiva caratterizzazione commerciale mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o estranei al contesto; su tali aspetti la normativa del piano procede ad un’attenta disciplina raccordandosi, per quanto necessario, con il Regolamento Edilizio.
5. Gli strumenti urbanistici comunali favoriscono:
1) la conservazione, nonché l’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del centro storico, individuando contestualmente idonee misure per l’accessibilità e la fruibilità dei medesimi, quali parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici, arredi urbani, e simili;
2) la creazione di centri commerciali, agevolando l’insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune secondo le seguenti modalità:
a) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti mediante rilocalizzazione, concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;
b) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita e fino a 5.000 mq. di superficie di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 ab., che preveda la rilocalizzazione o concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;
c) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita superiore a 5.000 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 ab., che preveda la rilocalizzazione, la concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato.
6. È data comunque la facoltà ai Comuni di derogare alle suddette modalità, qualora siano predisposti appositi studi sulla compatibilità dell’insediamento commerciale nel contesto urbano di riferimento, aventi i contenuti di cui alle lett. c), d), e) del terzo comma dell’art. 5 della l.r. 14/99 .
7. La creazione dei suddetti centri commerciali deve comunque avvenire nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale, privilegiando gli interventi in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e sociale, nel quadro di programmi di riqualificazione urbana ed ambientale anche mediante la promozione di "Programmi integrati di intervento" di cui alla l.r. 12 aprile 1999, n. 9 .
8. È ammessa la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 50%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell’art. 3, terzo comma, lettera g) della l.r. 14/99 , da definirsi in apposita convenzione.
9. Al fine di favorire la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, garantendo la dotazione minima prevista dalla legislazione vigente in materia, nonché di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell’illuminazione, della segnaletica, di attrezzature varie, quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l’attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione delle suddette opere da parte dell’operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 8 della l.r. 60/1977 ; al fine di preservare le peculiarità identificative del luogo storico, le caratteristiche tecnico-morfologiche di tali opere vengono definite in base a progetti di riqualificazione e di arredo urbano.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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