REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 13.
Aree di rilevanza paesistico-ambientale.
1. La realizzazione di grandi strutture di vendita va esclusa in ambiti di tutela paesistico ambientale, quali i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali e i parchi locali di interesse sovracomunale, salvo particolari eccezioni eventualmente contemplate dai Piani territoriali di coordinamento provinciali; per quanto riguarda gli insediamenti esistenti, sono assentibili unicamente ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie di vendita salva diversa previsione contenuta in P.T.C. di parco ovvero in specifiche leggi regionali o nazionali.
2. Gli insediamenti eventualmente già previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti interessanti i predetti ambiti tutelati sono assoggettati a pianificazione attuativa di interesse sovracomunale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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