REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 15.
Adeguamento degli strumenti urbanistici generali.
1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni, a termini dell’art. 6 del d.lgs. 114/98, adeguano i propri strumenti urbanistici generali; in caso di infruttuoso decorso di detto termine si applicano, sino all’avvenuto adeguamento, le norme contenute al successivo articolo 30, che operano sino all’emanazione di una specifica disciplina di livello comunale.(12)
2. Al fine di consentire l’adeguamento nei ristretti limiti temporali fissati dal d.lgs. 114/98 i Comuni utilizzano, per quanto possibile, i disposti della l.r. 23/1997 , concernenti le c.d. "varianti semplificate", che prevedono procedure di livello comunale per l’approvazione della variante urbanistica; di conseguenza i Comuni verificano, per prima cosa, in quale o in quali delle fattispecie di variante semplificata, previste dall’art. 2, comma 2, della l.r. 23/1997 possa ricadere la variante da assumere; in proposito si evidenzia che:
a. possono ricorrere contemporaneamente più d’una delle fattispecie previste dall’art. 2, comma 2, l.r. 23/1997 ;
b. la semplice specificazione della destinazione d’uso di aree o di edifici a media o grande struttura di vendita, comunque già ricompresi in zone omogenee in cui la destinazione funzionale è comunque ammessa, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. i), della l.r. 23/1997 ;
c. la scheda informativa, di cui all’art. 3, comma 1, l.r. 23/1997 deve specificare, tra le varie indicazioni da essa richieste, che la variante è assunta per l’adeguamento al presente regolamento, inserendo tale precisazione nel punto 2.) della scheda stessa sotto le voci "Descrizione sintetica della variante" e "Riferimenti normativi" con la denominazione "Variante di adeguamento ex art. 6, d.lgs. 114/98 ".
3. Entro il termine di 6 mesi sopra indicato, stabilito dal d.lgs. 114/98 per l’adeguamento, i Comuni devono aver concluso il procedimento previsto dall’art. 3 della l.r. 23/1997 e successive modificazioni consistente in adozione della variante, pubblicazione finalizzata all’acquisizione delle osservazioni, controdeduzioni alle osservazioni eventualmente pervenute, approvazione definitiva e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di deposito della variante presso la segreteria comunale.
4. I Comuni, che, in base all’art. 2, comma 1 della l.r. 23/1997 non possono ricorrere alla c.d. "variante semplificata", entro il termine semestrale di adeguamento devono aver adottato, pubblicato, controdedotto e trasmesso alla Regione per l’approvazione la variante di adeguamento.
5. Anche per i Comuni che, pur potendo ricorrere alle procedure semplificate di cui alla l.r. 23/1997 , verifichino che l’adeguamento del proprio P.R.G. non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all’art. 2, comma 2, l.r. 23/1997 , entro il termine di 6 mesi per l’adeguamento la variante deve essere stata adottata, pubblicata, controdedotta e trasmessa in Regione per l’approvazione.
5 bis. In aggiunta alla documentazione tecnica prevista, per le varianti urbanistiche, dalla d.g.r. 6/43617 del 14 giugno 1999, come modificata e integrata con d.g.r. 6/45075 del 13 settembre 1999, pubblicata sul B.U.R.L. del 30 settembre 1999, 2º Supplemento Straordinario al n. 39, devono essere allegati: (13)
a) una tavola di azzonamento del P.R.G. recante la puntuale perimetrazione e identificazione:
1. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, esistenti all’interno del territorio comunale;
2. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, già previsti dal vigente P.R.G. e riconfermati dalla variante di adeguamento al presente regolamento;
3. delle nuove previsioni di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali;
b) una tabella contenente i seguenti elementi descrittivi delle strutture distributive come sopra individuate: superficie complessiva del comparto (comprensiva di spazi pubblici e privati), SLP complessiva; inoltre per le strutture commerciali esistenti o in corso di realizzazione: denominazione dell’esercizio commerciale, superficie di vendita articolata per categorie merceologiche, dotazione di parcheggi d’uso pubblico espressa in mq e in posti auto.
6. Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia già perfettamente coerente con i presenti criteri, il Comune ne dà atto con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, da assumersi nel termine semestrale di adeguamento, da trasmettere alla Regione a fini informativi.
7. I presenti criteri procedurali riguardano il primo adeguamento urbanistico necessario al fine di non incorrere nell’intervento sostitutivo di cui all’art. 6, comma 6 del d.lgs. 114/98 e nella normativa transitoria di cui al successivo art. 30; i Comuni, una volta effettuato con le procedure di cui al presente capo il primo adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al presente regolamento, possono sempre assumere, se necessario, altre varianti, riguardanti la problematica di urbanistica commerciale, attenendosi, comunque, ai presenti criteri di urbanistica commerciale.
8. I Comuni si attengono ai presenti criteri di urbanistica commerciale anche in sede di revisione generale di P.R.G., nonché in sede di pianificazione attuativa.
NOTE:
12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 11 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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