REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 16.
Rapporti con gli strumenti di programmazione integrata e negoziata.
1. Al fine di favorire processi di riqualificazione del territorio e di evitare la creazione di luoghi monofunzionali, vanno favoriti gli insediamenti commerciali nell’ambito di programmi complessi che prevedano l’integrazione della funzione commerciale con altre funzioni, quali le attività di servizio pubbliche e private, le attrezzature collettive, direzionali, ricreative, ricettive, sportive, culturali, la residenza e simili.
2. Per il perseguimento di dette finalità, la realizzazione di insediamenti in tutto o in parte a funzione commerciale può essere prevista in sede di programmi integrati di intervento o di programmi di recupero urbano, di cui alla l.r. 9/1999 , o nell’ambito di strumenti di programmazione complessa ed integrata a qualsiasi titolo denominati, quali PRUSST, Accordi di programma, strumenti di cui alla L. 662/1996 , programmi di riqualificazione urbana ed altri.
3. Nei casi di cui al presente articolo, la valutazione della conformità del programma proposto sotto l’aspetto territoriale-commerciale si effettua sulla base del presente regolamento, compatibilmente con gli elementi di specificità della relativa disciplina di riferimento, anche ai fini dell’applicazione del principio di contestualità di cui all’art. 5, comma 11, l.r. 14/99 .
4. L’approvazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 2, avvenuta mediante accordo di programma introduttivo di variazione di strumentazione urbanistica generale dei Comuni, costituisce (per la parte variata) atto di adeguamento ai sensi dell’art. 6 comma 5 del d.lgs. 114/98 e, conseguentemente, non trovano applicazione le norme transitorie di cui al successivo art. 30.(14)
5. L’approvazione, da parte della Regione, di uno strumento di programmazione negoziata, avente le caratteristiche di cui al precedente comma 4, che comprende insediamenti di grandi strutture di vendita, viene disposta previa valutazione preliminare della direzione competente in materia di commercio in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento.(15)
6. Del provvedimento di cui al comma precedente si tiene conto ai fini delle successive valutazioni regionali in materia di autorizzazione commerciale. (15)
7. La Giunta regionale, valutata la particolare ed eccezionale incidenza complessiva dell’intervento sullo sviluppo economico del territorio interessato, nonché il particolare valore dello stesso a fini di riqualificazione ambientale e di sua capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione nella zona, può disporre la deroga ai criteri del presente regolamento ai fini dell’espressione del parere regionale da formularsi nell’ambito della conferenza dei servizi di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98 per grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata.(15)
NOTE:
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 13 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 13 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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