REGOLAMENTO REGIONALE
21 luglio 2000
, N. 3
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio
(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3
Art. 18.
Ordine di trattazione delle pratiche.
1. Le domande sono decise secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte della Regione desunto dalla data del protocollo regionale.
Fra domande concorrenti, vale a dire fra domande ricevute dalla Regione nel medesimo mese di calendario, l’ordine con cui le stesse vengono decise è determinato dalle priorità dettate all’art. 6 della l.r. n. 14/99 .(19)
Fra domande concorrenti, vale a dire fra domande ricevute dalla Regione nel medesimo mese di calendario, l’ordine con cui le stesse vengono decise è determinato dalle priorità dettate all’art. 6 della l.r. n. 14/99 .(19)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia