REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 20.
Priorità fra domande concorrenti.
1. La priorità nell’ordine di trattazione fra domande concorrenti di cui al comma 1 dell’art. 6 della l.r. n. 14/99, ossia fra domande ricevute dalla Regione nella stesso mese di calendario, è stabilita dalla Regione in base alle dichiarazioni contenute nelle domande.
Ai fini della determinazione della priorità , le superfici di vendita richieste sono raffrontate con le superfici assegnate all’allegato 3 tav. 3 all’Unità Territoriale e non attribuite alla conclusione del mese di calendario nel quale è stata ricevuta la domanda, indipendentemente dalle superfici richieste con altre domande pendenti.
L’accertamento di tale priorita' è distinto e non pregiudica pertanto la valutazione di ammissibilità commerciale della domanda che viene effettuata in sede di Conferenza e che deve tenere conto delle decisioni relative alle domande che precedono nell’ordine di esame.(21)
2. Per l’applicazione delle priorità di cui al comma 2 dell’art. 6 della l.r. 14/99 , in caso di parità rispetto ai criteri di cui al comma 1, la Regione si atterrà ai contenuti delle domande salvo le verifiche da effettuarsi anche in sede di Conferenza.
In particolare i criteri di cui alle lett. a), c), d) ed e) art. 6, comma 2, della l.r. 14/99 saranno applicati in base alle dichiarazioni contenute nella domanda o nella documentazione allegata salvo che Provincia e Comune segnalino l’insussistenza delle condizioni richieste.
Per quanto concerne l’applicazione dei criteri di cui alla lett. b) dell’art. 6 della l.r. 14/99 Comune e Provincia potranno esprimere valutazioni di massima, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza che, per consentire comparazioni con le altre domande, dovranno riassuntivamente e alternativamente indicare:
- la presenza di criticità;
- la compatibilità dell’insediamento;
- il miglioramento delle condizioni di traffico e ambientali che interventi previsti in connessione all’insediamento potrebbero determinare.
3. Ai fini sopra indicati la Regione in sede di Conferenza, ove ricorra l’applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 6 della l.r. n. 14/99 , richiede a Provincia e Comune le verifiche e valutazioni sopra indicate ai fini dell’eventuale revisione dell’ordine di priorità stabilito, assegnando un termine compatibile con i tempi di conclusione dei diversi procedimenti.
4. A parità di ogni altro criterio vale l’ordine cronologico riferito al giorno di trasmissione della domanda alla Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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