REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 21.
Termine anticipato di conclusione dei lavori della Conferenza.
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. 14/99 le Conferenze individuano, su segnalazione della Regione, il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati sia il termine massimo dei lavori della prima Conferenza avviata che l’ordine di esame in base ai criteri di priorità fra domande concorrenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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