REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 25.
Medie strutture di vendita.
1. Il procedimento di autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.
2. Nei casi in cui per l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 22/99, ovvero della procedura prevista per le opere interne dall’art. 26 della l. 47/1985, alla richiesta di autorizzazione di esercizio va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 2, comma 60 della l. 662/1996 (sostitutivo dell’art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione nella l. 4 dicembre 1993 n. 493) ovvero dal citato art. 26.(24)
3. Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui al comma precedente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. 114/98, va presentata istanza per il rilascio dell’atto abilitativo richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, allegando il progetto e l’ulteriore necessaria documentazione; in tal caso:(25)
a. nel rispetto delle procedure indicate dall’art. 4 della legge n. 493/1993 e successive modificazioni, la concessione edilizia è rilasciata negli stessi termini di tempo previsti per l’autorizzazione commerciale.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di intervento sostitutivo di cui al sesto comma del predetto art. 4;
b. l’autorizzazione commerciale e la concessione edilizia sono contenute in unico atto.
Tale provvedimento abilitativo è emanato con applicazione dell’art. 7, commi secondo, terzo, quarto e quinto della l.r. n. 60/1977 per quel che attiene all’avviso di concessione edilizia ed alla determinazione del relativo contributo concessorio;
c. l’autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti anche di concessione edilizia, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare la concessione edilizia: in caso la struttura comunale che si occupa di commercio e quella che si occupa di edilizia siano distinte, l’atto va sottoscritto congiuntamente dai responsabili delle due strutture, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interna all’ente, ossia tra le competenti strutture comunali.
4. Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione di cui all’art. 151 del d.lgs. 490/1999, di competenza comunale, in base alla l.r. 18/1997 , viene richiesta congiuntamente all’istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all’autorizzazione commerciale, rispettando, comunque, le specifiche procedure di cui all’art. 5 della l.r. 18/97 e i criteri regionali contenuti nella d.g.r.l. 6/30194 del 25 luglio 1997, in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 ottobre 1997, III Suppl. Ord. al n. 42; in particolare il parere ambientale, distinto da quello urbanistico, è espresso dalla Commissione edilizia, integrata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5 della l.r. 18/1997 , secondo le particolari modalità contemplate dal comma 2 dello stesso art. 5; l’atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica viene, poi, inviato, unitamente al parere della Commissione edilizia e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente Sovrintendenza ai fini dell’esercizio dell’eventuale potere di annullamento di cui all’art. 151, comma 4, d.lgs. 490/1999.
5. Nei casi in cui l’intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l’avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione commerciale.
6. Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi, la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano al di fuori di tali profili le verifiche da effettuarsi nell’ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.
7. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 del d.lgs. 114/98 .
NOTE:
24. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 23 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 24 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi