REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 26.
Grandi strutture di vendita.
1. Di norma va garantita la contestualità dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio e dei procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia.
2. Alle domande di autorizzazione di esercizio va allegato il progetto esecutivo dell’intervento proposto.
3. La verifica della ammissibilità urbanistica dell’intervento è svolta dagli uffici comunali che producono alla Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98 apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura organizzativa; di tale referto dà atto il rappresentante della Regione nell’esprimere la sua valutazione nell’ambito della Conferenza.
4. Le determinazioni della Conferenza da assumersi nei termini fissati in base all’art. 5 della l.r. n. 14/99 producono, in caso di esito favorevole, effetti di concessione edilizia e in tal caso al verbale della Conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è, altresì, assoggettato alla medesima forma di pubblicità prevista per la concessione edilizia.
5. Nei casi di immobili sottoposti a vincoli paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni della Conferenza dei Servizi producono effetti di autorizzazione sotto il profilo della specifica disciplina vincolistica solo se alla Conferenza stessa partecipano, a seguito di regolare convocazione, i rappresentanti degli enti competenti alla tutela del vincolo; nell’ipotesi di mancata partecipazione dei soggetti competenti alla tutela dei vincoli, le determinazioni assunte dalla Conferenza assumono efficacia, in caso di esito positivo, solo dopo l’acquisizione della specifica autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
6. Nel caso di vincolo paesistico il verbale della Conferenza dei Servizi, avente effetto di autorizzazione paesistica, deve essere trasmesso alla Sovrintendenza ai fini del controllo di cui all’art. 151, comma 4, d.lgs. 490/1999, qualora la Sovrintendenza stessa non sia intervenuta direttamente alla Conferenza dei Servizi.
7. L’esito negativo della Conferenza preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti di provvedimento negativo anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.
8. Nei casi in cui l’intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l’avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione commerciale.
9. Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi, la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano, al di fuori di tali profili, le verifiche da effettuarsi nell’ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.
10. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98 .
11. Se avvalendosi della facoltà di deroga al principio di contestualità dei procedimenti nei casi previsti ai commi 8 e 9 al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio, il richiedente non abbia allegato alla stessa gli elaborati costituenti il piano attuativo (come precisato dalla d.g.r. n. 30267 del 25 luglio 1997) o, in alternativa, il progetto edilizio dell’intervento, ai parametri 2.2.5 (qualità progettuale dell’intervento), 2.2.6 (presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programmazione di intervento complessivo) e 2.2.8 (previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica) di cui all’allegato 2.2, viene attribuito il punteggio minimo ivi previsto, qualora dalla relazione illustrativa (di cui all’art. 5, c. 3, lett. b della l.r. 14/99) si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi richiamati dai punteggi medesimi.
Qualora, invece, alla domanda sia allegata la documentazione di piano attuativo o il progetto edilizio, ai fini della valutazione conclusiva dell’istruttoria da parte del comune (di cui all’allegato 2 paragrafo 2.2, punti 2.2.5 e seguenti) non è necessaria la preventiva adozione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale.(26)
NOTE:
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 25 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi