REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 27.
Disposizioni comuni per le medie e grandi strutture di vendita e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
1. La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali, di cui al presente capo, comporta necessariamente che la concessione o l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all’apertura di medie e grandi strutture di vendita debba essere rilasciata contestualmente o successivamente all’autorizzazione commerciale.(27)
2. Nei casi di procedimenti non contestuali il Comune può, ricorrendone i presupposti, disporre la proroga dei termini fissati all’art. 22 comma 4 del d.lgs. n. 114/98 per l’inizio dell’attività di vendita.
3. Qualora, per la realizzazione delle opere edilizie finalizzate all’apertura delle predette strutture di vendita, ci si avvalga della procedura di D.I.A., di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 22/99, ovvero della procedura prevista per le opere interne dall’art. 26 della l. 47/85, la denuncia di inizio attività e la comunicazione per la realizzazione di opere interne devono essere presentate contestualmente all’istanza di autorizzazione di esercizio con allegata una copia della stessa. I lavori potranno essere iniziati solo una volta ottenuta la suddetta autorizzazione.(28)
4. Ai sensi della DIR. COM. 97/11 e della l.r. 20/99 per centri commerciali, indicati all’All. II del punto 10/b della direttiva stessa, si intendono le strutture di vendita di superficie territoriale pari a quelle indicate alla lett. b) del punto 7 dell’All. B del D.P.R. 12 aprile 1996 ; tali strutture sono assoggettate alle procedure di verifica o di V.I.A., ai sensi dell’art. 2 della citata l.r. 20/99 , di competenza regionale, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 3, comma 4, della medesima l.r. 20/99 .
NOTE:
27. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 26 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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