REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 28.
Nulla-osta rilasciati ai sensi della L. 426/71.
1. I nulla-osta rilasciati ai sensi della L 426/71 , hanno validità di 180 giorni a partire dall’esecutività del presente regolamento o, se successive, a partire dalla data del loro rilascio.
Entro tali termini, i Comuni dovranno provvedere alle determinazioni finali in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L. 426/71 .
2. A seguito di richiesta del soggetto cui è stato rilasciato il nulla-osta, entro la data di scadenza, la Giunta Regionale, ove ricorrano fondati motivi, può concedere la proroga della validità del nulla-osta.
Le superfici di vendita così autorizzate, che configurino grandi strutture di vendita, saranno detratte dalle quote attribuite alle Unità Territoriali all’allegato 3 tav. 3.
A tal fine i Comuni dovranno tempestivamente comunicare le autorizzazioni eventualmente già rilasciate a seguito di nulla-osta a partire dalla data di pubblicazione del d.lgs. n. 114/98 e di volta in volta le autorizzazioni che saranno rilasciate sino alla data di adeguamento dello strumento urbanistico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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