REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 30.
Norme transitorie per i comuni che non provvedono all’adeguamento del P.R.G. entro il termine semestrale.
1. Fino all’approvazione, in sede di adeguamento ai presenti criteri, di una specifica normativa urbanistica di livello comunale, non è consentita, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del d.lgs. 114/98 , l’apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione di quanto disposto nei successivi commi.
2. Nei Comuni che, trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano adottato, ma non ancora definitivamente approvato, apposita variante di adeguamento ai presenti criteri usufruendo delle procedure semplificate di cui all’art. 3 della l.r. 23/1997 , ovvero abbiano trasmesso alla Regione per l’approvazione variante di adeguamento secondo le procedure ordinarie, sono applicabili sino all’avvenuta approvazione della variante stessa, le seguenti disposizioni:
a) a) non è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 del d.lgs. 114/98 relative a medie strutture di vendita in aree a ciò non specificatamente destinate dallo strumento urbanistico generale, ad eccezione dei casi in cui la struttura, comunque conforme sia allo strumento urbanistico vigente che alla variante adottata, venga dotata di parcheggi secondo le quantità previste dalla vigente normativa in materia di standards;(31)
b) b) non è consentito il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98 relative a grandi strutture di vendita ad eccezione di quelle conformi alla normativa urbanistica sia vigente che adottata, ossia interessanti aree ricomprese in zone del P.R.G. vigente, in cui sia comunque consentita la grande distribuzione e risulti una dotazione di standards conforme alle vigenti disposizioni normative di cui alla l.r. 14/99.(31)
3. Qualora l’intervento non rientri in una delle ipotesi di cui al precedente art. 27, comma 4, al progetto va allegato apposito studio di compatibilità territoriale-ambientale contenente:(32)
- una descrizione delle caratteristiche progettuali;
- l’indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata dall’intervento;
- l’indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto e le eventuali mitigazioni proposte;
- una specifica descrizione del sistema viario, di trasporti e di accesso riguardante l’area interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;
- specifica relazione sulla dotazione di standard;
- valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale.
4. Lo studio di compatibilità territoriale-ambientale, di cui al precedente comma, deve essere allegato all’istanza di autorizzazione commerciale ed è esaminato dalla Conferenza di Sevizi di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98.(33)
5. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, gli stessi sono sempre consentiti pur in mancanza di variante di adeguamento ai presenti criteri, salva espressa contraria previsione eventualmente già contenuta nella vigente strumentazione urbanistica comunale.
6. Nei Comuni che, trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, non abbiano neppure adottato variante di adeguamento ai presenti criteri, le disposizioni di cui al precedente secondo comma, lettere a) e b), si applicano solo qualora ricorrano contestualmente tutte le seguenti condizioni:(34)
a) nell’ambito interessato dalla nuova struttura risulti un tasso di offerta commerciale basso secondo l’apposita Tavola n. 18 di cui all’allegato 3; tale requisito non è richiesto per le domande di cui all’art. 25 comma 6 del d.lgs. 114/98 presentate entro il 24 aprile 1998;(35)
b) l’area interessata dalla nuova struttura non risulti sottoposta a nessuno dei seguenti vincoli: storico-artistico o archeologico, paesaggistico, idrogeologico e sismico, e non sia compresa in parchi nazionali o regionali, riserve naturali statali o regionali, monumenti naturali, parchi locali d’interesse sovracomunale;
c) lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune interessato sia un P.R.G. approvato dopo l’entrata in vigore della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 e consenta comunque la destinazione commerciale;
d) la localizzazione proposta ricada in una delle fattispecie di cui all’art. 2, comma 2 della l.r. 23/1997;
e) la Conferenza di Servizi ritenga il P.R.G. non contrastante con i criteri di cui al presente Regolamento.(36)
NOTE:
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 30 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 31 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 32 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 33 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 34 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
36. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 35 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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