REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 31.
Esame delle domande ex l. n. 426/71relative a grandi strutture di vendita.
1. L’art 25 comma 6 del d.lgs. n. 114/98 ha disposto la riattivazione in capo ai Comuni, dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali, delle domande di cui agli artt. 26 e 27 della l. n. 426/71 non decise dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 5 del citato art. 25.
La riattivazione dei procedimenti comporta la preliminare riclassificazione degli interventi richiesti in medie e grandi strutture in relazione alle disposizioni del d.lgs. n. 114/98 .
2. Per quanto riguarda le grandi strutture, mentre l’esame delle domande presentate successivamente all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali avverrà in base all’ordine cronologico di trasmissione alla Regione e, tra domande concorrenti, in base alle priorità di cui all’art. 6 della l.r. n. 14/99 , per le domande presentate ai sensi della l. n. 426/71 l’ordine di trattazione è invece stabilito in base alla data di ulteriore attivazione dei rispettivi procedimenti.
I procedimenti relativi alle domande in parola sono attivati dal Comune, o dalla Regione in caso di inadempimento, in via generale decorsi 30 gg. dalla data di avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico comunale.
3. In considerazione dell’elevato numero di domande pendenti, la cui presentazione data talvolta ad alcuni anni addietro e in relazione alla esigenza di non gravare in modo non necessario l’attività della pubblica amministrazione, nonché di non recare immotivati pregiudizi alle aspettative dei titolari di altre domande, le Conferenze dei Servizi convocate per l’esame di tali domande, se i richiedenti non abbiano provveduto all’integrazione, delle domande secondo quanto previsto all’art. 14, comma 3, della l.r. n. 14/99 , assegnano un termine di giorni 30 per confermare l’interesse all’ulteriore corso delle rispettive domande e, in assenza di tale conferma, dichiarano archiviate le domande medesime.
4. La Regione stabilisce l’ordine di esame della domande in base alla data di attivazione dei diversi procedimenti a seguito della comunicazione che i Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione.
A tale ultimo adempimento potrà provvedere, anche ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 8, della l.r. n. 14/99, il richiedente stesso.(37)
5. Nell’ipotesi di infruttuoso decorso del termine per l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale gli ulteriori termini da esso decorrenti in base alle norme dell’art. 14 della l.r. n. 14/99 vanno riferiti alla scadenza semestrale prevista per l’adeguamento.
In caso di infruttuoso decorso del termine per l’adeguamento, la riattivazione del procedimento può avvenire solo su richiesta dell’interessato.
NOTE:
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 36 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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