REGOLAMENTO REGIONALE
21 luglio 2000
, N. 3
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio
(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3
Art. 32.
Ordine di esame delle domande nella fase di prima attuazione del d.lgs. n. 114/98.
1. La Regione provvede, nei modi previsti ai precedenti articoli, a determinare l’ordine di esame delle domande su base regionale dandone comunicazione ai richiedenti e ai Comuni e Provincie competenti.
Tale ordine è determinato:
Tale ordine è determinato:
- per le domande presentate fino al 24 aprile 1998 dalla data di riattivazione del procedimento individuata secondo quanto precisato al precedente art. 31; (38)
- per le domande presentate dopo l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo la scadenza del termine assegnato ai Comuni per tale adeguamento (la presentazione è possibile decorsi 30 giorni da tali termini) dalla data di ricevimento da parte della Regione; (38)
- nei casi di concorrenza tra domande presentate prima del 24 aprile 1998 si applicano i criteri di priorità di cui all’art. 6 della l.r. n. 14/99 eccezione fatta per il criterio residuale di priorità cronologica della data di trasmissione alla Regione in luogo del quale andrà utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione;
- nei casi di concorrenza tra domande presentate dopo l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo il termine per tale adempimento si applicano i criteri di priorità di cui all’art. 6 della l.r. n. 14/99 :
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia