REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 33.
Temporanea sospensione dell’apertura di nuovi esercizi di vicinato.
1. Comuni possono inibire l’apertura di nuovi esercizi di vicinato per un periodo non superiore a due anni sulla base di specifica valutazione dell’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo e sul tessuto urbano.
2. La sospensione può essere disposta a condizione che:
a) siano in corso di adozione entro il termine di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98 , i provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti di polizia locale;
b) dopo che siano decorsi ulteriori 180 giorni dal predetto termine risultino avviati programmi di qualificazione della rete commerciale interessanti l’area in cui si intende localizzare il nuovo esercizio finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle esigenze dei consumatori che risultino pregiudicati dall’apertura del medesimo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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