REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 34.
Esercizio attività congiunta.
1. Nelle aree montane ed insulari nonché nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale e di altri servizi di particolare interesse per la collettività anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Le forme di esenzione dei tributi regionali previste dall’art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 114/98 , saranno previste con il successivo programma triennale in relazione alla piena attuazione delle disposizioni normative riguardanti l’IRAP.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi