REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 35.
Autorizzazioni quali atti dovuti.(39)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:
a) apertura o ampliamento di una media struttura di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo Comune ai sensi della legge 426/71 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98
b) ampliamento di una grande struttura di vendita conseguito mediante l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo Comune ai sensi della legge 426/71 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) devono essere accompagnate da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita, fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98;
2) per i dipendenti fino all’attivazione della superficie di vendita autorizzata.
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della media o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Nei casi di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi.
NOTE:
39. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 38 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9e successivamente dall'art. 2, comma 1 del r.r. 14 novembre 2002, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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