REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 37.
Limite minimo di superficie di vendita riservata ai piccoli negozi per accedere alle priorità di cui all’art. 6, comma 2, lettera c) e lettera d) della l.r. n. 14/1999.
1. Per accedere al titolo di priorità di cui all’art 6, comma 2, lettera c) della l.r. n. 14/1999 , i richiedenti l’autorizzazione per l’apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 5000 m2 , devono riservare agli operatori commerciali su aree pubbliche una quota coperta di almeno il 3% della superficie di vendita richiesta.
I predetti operatori su aree pubbliche devono essere preferibilmente individuati tra quelli aventi sede nel comune in cui viene realizzato il centro commerciale sulla base del criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
2. Per accedere al titolo di priorità di cui all’art. 6, comma 2, lettera d) della l.r. n. 14/1999 , i richiedenti l’autorizzazione per l’apertura di centro commerciali con superficie di vendita superiore ai 5000 m2 , devono riservare ai negozi specializzati di vicinato condotti da imprenditori autonomi in qualità di titolari d’azienda ed altre attività di servizio, almeno il 50% della superficie di vendita richiesta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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