REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 40.
Modalità di esercizio del commercio all’ingrosso.
1. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di cui all’art. 26, comma 2 del d.lgs. n. 114/98, non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:(44)
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per l’edilizia;
legnami.
NOTE:
44. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 44 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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