REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 1.
Istituzione del registro.
1. È istituito il Registro regionale informatico delle persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 361/2000 .
2. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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