REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2001 , N. 6

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

(BURL n. 47, 1º suppl. ord. del 20 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-19;6

Art. 7.
Comunicazione ex art. 4 comma 11.
1. Il piano di localizzazione degli impianti da presentare ai Comuni ed all’ARPA entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della l.r. 11/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
l’indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
l’indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell’allegato B della l.r. 11/2001 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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