REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2002 , N. 5

Nuovo sistema tariffario(1)

(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 26 Luglio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-23;5

Art. 14.
Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe.(1)
1. Per il modello lineare, la suddivisione dell’ampiezza delle classi chilometriche di distanza è la seguente:
a) distanza pari a cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro,
b) distanza pari a dieci chilometri dal quarantesimo al centesimo chilometro,
c) distanza pari a venti chilometri oltre il centesimo chilometro.
2. Per la determinazione delle tariffe uniche di riferimento, denominate per brevità TUR, la Regione si avvale della seguente metodologia:
a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è ottenuta dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile. La componente variabile è data dal prodotto tra la distanza espressa in chilometri considerata e il prezzo unitario chilometrico. Il prezzo unitario chilometrico decresce all’aumentare della distanza;
b) la tariffa dell’abbonamento mensile è ottenuta come prodotto della tariffa di corsa semplice per un corrispondente moltiplicatore, diverso per le modalità di trasporto automobilistico e ferroviario fino al completamento dell’allineamento dei livelli tariffari di cui all’art. 7, comma 5 della l.r. 1/2002 ;
c) la tariffa dell’abbonamento settimanale con validità sette giorni, dal lunedì alla domenica, è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per il divisore 3,5;
d) la tariffa dell’abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all’importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell’abbonamento mensile per dodici.
3. Le Tariffe Uniche Regionali di riferimento per il biglietto di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili sono individuate nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 Tariffe Uniche Regionali di riferimento


Classi chilometriche
Corsa semplice
Abbonamento settimanale 7 gg. a vista
Abbonamento mensile a vista
Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea
Servizi automobilistici di linea
Servizi ferroviari di II classe
Servizi automobilistici di linea
Servizi ferroviari di II classe
0-5
0,95
6,60
5,20
23,00
18,00
5,1-10
1,20
8,40
6,60
29,50
23,00
10,1-15
1,45
10,20
7,90
35,50
28,00
15,1-20
1,70
11,90
9,30
41,50
32,50
20,1-25
1,95
13,50
10,50
47,50
37,00
25,1-30
2,25
15,10
11,80
53,00
41,00
30,1-35
2,50
16,60
12,90
58,00
45,50
35,1-40
2,75
18,00
14,00
63,00
49,00
40,1-50
3,25
20,40
15,90
71,50
55,50
50,1-60
3,75
22,60
17,60
79,00
61,50
60,1-70
4,15
23,80
18,60
83,50
65,00
70,1-80
4,60
24,90
19,40
87,00
68,00
80,1-90
5,00
25,70
20,10
90,00
70,00
90,1-100
5,40
26,30
20,50
92,00
72,00
100,1-120
6,25
27,40
21,50
96,00
75,00
120,1-140
7,05
28,60
22,40
100,00
78,50
140,1-160
7,90
29,70
23,40
104,00
82,00
160,1-180
8,70
30,90
24,40
108,00
85,50
180,1-200
9,55
32,00
25,40
112,00
89,00
200,1-220
10,35
33,10
26,30
116,00
92,00
220,1-240
11,20
34,30
27,30
120,00
95,50
240,1-260
12,00
35,40
28,30
124,00
99,00
260,1-280
12,85
36,60
29,20
128,00
102,50
280,1-300
13,70
37,70
30,20
132,00
106,00
300,1-320
14,50
38,90
31,20
136,00
109,00
320,1-340
15,35
40,00
32,20
140,00
112,50
340,1-360
16,15
41,10
33,10
144,00
116,00


Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:
a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di 0,80 Euro per le tariffe di 2ª classe e di 1,25 Euro per le tariffe di 1ª classe;
b) la tariffa dell’abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell’abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di 3,50 per tariffe di 2ª classe e di 5,00 per tariffe di 1ª classe;
c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell’abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro.
4. La tariffa comunale è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. La tariffa comunale così determinata si applica a decorrere dal 1º agosto 2003, a seguito dell’emanazione del provvedimento regionale di aggiornamento delle tariffe di cui all’art. 11, comma 1. È lasciata facoltà ai Comuni Capoluoghi di determinare la tariffa dei servizi di area urbana pari alla tariffa dei servizi comunali.
5. Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono ottenute moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe ferroviarie di seconda classe individuate nella Tabella 1.
6. Le tariffe dei servizi finalizzati individuati all’art. 1, comma 2, lett. c) e d) del presente regolamento sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea indicati nella Tabella 1.
7. Agli Enti competenti che applicano il modello lineare per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato dall'art. 42, comma 6 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4 salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 4 e 5, dell'art. 37, comma 1 e dall'art. 40, comma 1 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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