REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 4.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private.
1. La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro è deliberata dalla Giunta regionale su proposta della Direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in base all’esito della conferenza di cui all’articolo 3. Contestualmente la Giunta approva il nuovo statuto e dispone l’iscrizione dell’istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato di cui al Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2.
2. L’iscrizione nel registro viene effettuata, per le privatizzazioni disposte nel 2003, nell’ultimo giorno lavorativo dell’anno ed i relativi effetti decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo.
3. Ove la trasformazione dell’ente avvenga in epoca successiva, gli effetti della trasformazione in persona giuridica di diritto privato decorrono dalla data di iscrizione nei registri previsti dagli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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