REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 15.
Requisiti degli amministratori.
1. Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività svolte dall’azienda.
2. Non sono accolte le candidature proposte da coloro che risultano:
a) aver subìto una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura ad amministratore;
c) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati, dalla normativa vigente, quali soggetti preposti alla nomina dei componenti l’autorità di controllo sulle ASP;
d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell’azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica di amministratore.
3. In caso di assenza dei fondatori o di loro discendenti ovvero in mancanza di soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 8 comma 3, lettera c) e comma 4, lettera c), è demandata, dallo statuto dell’azienda, ad organizzazioni della società civile operanti nell’ambito territoriale di riferimento dell’ASP.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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