REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 20.
Surroga degli amministratori.
1. I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall’ente o dal soggetto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
2. A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all’intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il Presidente dell’azienda comunica all’ente ovvero al soggetto competente alla nomina l’intervenuta cessazione e chiede la surroga del consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati.
3. Gli amministratori revocati sono sostituiti dall’ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedimento di revoca.
4. La surrogazione dell’amministratore dimessosi, revocato, decaduto o altrimenti cessato dalla carica diventa efficace con il provvedimento del Consiglio di amministrazione che ne prende atto.
5. Il Presidente dell’ASP trasmette copia del provvedimento di presa d’atto all’autorità di controllo ed al soggetto che ha effettuato la nomina entro cinque giorni dall’adozione dello stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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