REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 47.
Istituzione di nuove ASP.
1. L’istituzione di nuove ASP è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale della Direzione competente per materia.
2. La proposta di istituzione di una nuova ASP è inoltrata alla competente Direzione della Giunta regionale dagli enti pubblici interessati, unitamente alla seguente documentazione:
a) parere del comune in cui avrà sede legale l’azienda che viene a costituirsi, ove l’iniziativa non provenga dal comune medesimo;
b) relazione illustrativa delle finalità e dei compiti dell’azienda;
c) certificazione relativa alla composizione del patrimonio ivi comprese le perizie immobiliari asseverate relative agli immobili di cui l’azienda potrà disporre sia a titolo di proprietà che di godimento;
d) copia dei documenti comprovanti il diritto di godimento dei beni di cui l’azienda potrà avvalersi a titolo diverso dalla piena proprietà;
e) copia dello statuto della costituenda ASP.
3. La documentazione sopra indicata può essere integrata da ogni ulteriore elemento di conoscenza ritenuto utile all’emanazione del provvedimento di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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