REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 49.
Estinzione delle ASP.
1. Le ASP possono essere estinte nei casi e secondo le modalità stabiliti nell’articolo 17 della Legge.
2. L’estinzione delle ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione generale competente per materia entro sessanta giorni dalla data in cui il commissario nominato per la liquidazione rimette gli atti alla Giunta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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