REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 50.
Concorso alla programmazione delle attività sociali, socio sanitarie ed educative.
1. Ai lavori degli organismi di cui all’art. 8 comma 3 lettera a) della legge n. 328/2000 partecipano i Presidenti delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge, operanti sul territorio; gli stessi formulano proposte e osservazioni in ordine alla programmazione degli interventi ed alla redazione dei piani di zona di cui all’art. 19 della legge n. 328/2000, anche sulla base dei fabbisogni rilevati attraverso le attività esplicate dai relativi URP, nonché in ordine agli interventi ed alle iniziative inerenti il sistema educativo-formativo di cui all’art. 4, comma 121, della legge regionale n. 1/2000.
2. Le ASP concorrono alle attività di programmazione delle attività sociali, socio sanitarie ed educative attraverso la partecipazione dei presidenti degli enti ai lavori della conferenza dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 31/1997.
3. Annualmente i soggetti di cui al primo comma presentano il bilancio di esercizio e la relazione di gestione alla conferenza dei sindaci.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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