REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 52.
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei direttori.
1. Possono essere iscritti nella prima sezione dell’albo di cui all’articolo 51 i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l’Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) documentata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni.
2. Possono essere altresì iscritti nella stessa sezione i soggetti già iscritti all’albo dei direttori ai sensi del successivo art. 54.
3. Possono essere iscritti nella seconda sezione dell’albo di cui all’articolo precedente i soggetti in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi