Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 17
(Impossibilità di rilascio della concessione)
1. L’autorità competente per la concessione rigetta la domanda, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 14, 15 e 16 e nel caso di giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 24.
2. In particolare l’autorità competente rigetta la domanda quando:
a) risulti incompatibile con la pianificazione regionale per le acque superficiali e sotterranee ovvero in contrasto con espliciti ed inderogabili divieti previsti dalla pianificazione territoriale;
b) le opere risultino incompatibili con l’assetto idraulico del corso d'acqua;
c) sussista l’effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
d) non sia stata fornita, nel caso di captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, la documentazione del provvedimento di variante urbanistica relativa alla perimetrazione dell’area di salvaguardia e delle modalità di gestione, nel caso di protezione "dinamica" della captazione;
e) non siano previsti impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
f) vi sia contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi, fermo restando quanto disposto all’articolo 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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