Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 39
(Opere della derivazione alla cessazione dell’ utenza)
1. Fatto salvo quanto disposto per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico dall’articolo 12, d. lgs. 79/1999, con il verificarsi dell’estinzione di concessione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del r.d. 1775/1933 in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.
2. Ai fini della concreta applicazione delle disposizioni statali sopra indicate, l’estinzione della concessione è comunicata da parte dell’autorità concedente, unitamente a copia del decreto di concessione e relativo disciplinare, all’ufficio dell’Agenzia del Demanio competente per territorio.
3. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario deve provvedere alla chiusura dell’opera e al ripristino dei luoghi; ove si ritenga di non dover imporre il ripristino dello stato dei luoghi, sono prescritte da parte dell’autorità concedente misure idonee ad impedire l’inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario, ripristinando, ove necessario, le originarie condizioni di separazione delle falde.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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