Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 13
(Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)
1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) di-chiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contami-nazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, deve riportare, oltre agli elementi di cui al medesimo articolo, comma 3, la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali acque.
2. La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 9, comma 5, nonché la dettagliata descrizione degli eventuali apprestamenti e accor-gimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contamina-zione di cui al comma 1.
3. L’Autorità competente di cui all’articolo 4, in caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione e il trattamento di cui al presente regolamento; l’autorizzazione può comunque prevedere prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi di cui al comma 2 e alla verifica dell’assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte, quale la realizzazione di un pozzetto, derivato dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, che consenta l’accumulo di un quantitativo delle acque stesse sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni.
4. Nel caso di riscontro negativo, l’autorità competente prescrive il termine per l’adeguamento della domanda di autorizzazione, trovando applicazione nella fattispecie le disposizioni di cui a-gli articoli 10 e 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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