Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6

Art. 2
(Definizione di competizione sportiva su strada)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale, nella quale si rilevano elementi che, in modo oggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2.
2. Il carattere agonistico dell’evento si riscontra in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;
b) esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l’arrivo al traguardo dei partecipanti.
3. Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su esplicita indicazione dell’ente organizzatore in:
a) di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province;
b) di interesse nazionale e/o internazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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